Stampa

La legge 64 contiene già all’art. 2 un’ampia delega al Governo, che è chiamato ad organizzare il nuovo Servizio Civile Nazionale direttamente con l’emanazione di appositi decreti e attraverso l’emanazione di circolari dell’Ufficio Nazionale.

Sul sito dell’UNSC, www.serviziocivile.it, sono reperibili i testi della normativa che, per quello che riguarda le informazioni utili agli operatori dei progetti di servizio civile, è finora costituita da:

D.Lgs. 77 del 5 aprile 2002 (per l’attuazione, l’organizzazione e lo svolgimento del SC)
Circolare 29 novembre 2002 n. 31550/III/2.16 (sui progetti di SC, modificata o sostituita dalla circolare 8/4/2004)
Carta di impegno etico
Circolare 8 settembre 2003, n.44807/II/I Circolare per la formazione dei volontari in servizio nazionale
Circolare 10 novembre 2003, n. 53529/I.1 Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale (sui requisiti strutturali e organizzativi adeguati degli enti di SC)
Circolare 8 aprile 2004 Progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontari (sulle caratteristiche dei progetti d’impiego e sulla selezione dei volontari)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 2004 Criteri e modalita’ dell’attivita’ di verifica, per l’anno 2004, nei confronti degli enti che impiegano giovani in servizio civile (sulle verifiche e le ispezioni ai progetti)

Qui ci interessa focalizzare, rispetto a tutta la normativa fin qui emanata, come sono identificati due elementi fondamentali per l’OLP: il progetto, di cui egli è “maestro” e la formazione, come dimensione caratterizzante il suo rapporto con il volontario in servizio civile.

Il progetto di Servizio Civile

Fonte: Contenuto:
D.Lgs.77 del 5 aprile 2002,
Art. 6, comma 2
I progetti presentati dagli enti o organizzazioni […] contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio […], nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
Circolare 10 novembre 2003, n. 53529/I.1, Art. 4 I requisiti […] ma occorre considerare come necessaria la presenza di alcune funzioni che connotano la capacità organizzativa dell’ente, in relazione alle specifiche esigenze del servizio civile, concernenti in particolare la gestione dei progetti, del reclutamento, della selezione, della cura dei volontari e della loro formazione.
[…]
L’analisi delle capacità organizzative e delle possibilità di impiego degli enti deve essere condotta al livello della più piccola unità operativa del servizio civile, e cioè della “sede di attuazione del progetto”. Ai fini che interessano, la “sede di attuazione del progetto” è l’unità operativa di base di un qualsiasi ente, presso la quale la/il volontario operano per la gran parte del periodo di attuazione del progetto: ad esempio, per gli enti pubblici sarà l’ufficio, o il servizio (quindi non l’assessorato che raggruppa più unità di base, tanto meno il Comune); nelle ASL il singolo reparto, il servizio o l’ufficio; nelle Università ogni dipartimento o ufficio, o struttura operativa dell’uno e dell’altro, come ad esempio la biblioteca, il servizio informatico, etc.. Anche gli enti non profit potranno avere, in capo alla stessa sede locale di ente accreditato, due o più sedi di attuazione del progetto, se vengono gestite attività diverse, oppure la stessa attività in luoghi diversi. Le condizioni minime vanno dunque ricercate nel luogo in cui il volontario presterà servizio.
Note al paragrafo 4: I requisiti. La circolare sull’accreditamento degli enti è la principale fonte per la definizione delle caratteristiche dell’OLP (vedi oltre Il profilodell’OLP, in questo dossier). Qui si richiamano della circolare gli elementi generali che riguardano le condizioni di validità dei progetti di SC
Circolare 10 novembre 2003, n. 53529/I.1, Art. 5 Le classi di accreditamento Premesso che la sede di attuazione del progetto è l’unità operativa di base dell’ente, al di sotto della quale non può essere istituita altra struttura di livello inferiore, si chiarisce che essa non coincide necessariamente con il luogo in cui ha fisicamente sede l’ente che impiega i volontari: alla stessa sede fisica possono far capo più sedi di attuazione di progetto, che si riferiscano ovviamente a progetti tra loro diversi. Alla sede di attuazione di progetto, inoltre, non corrisponde necessariamente un solo operatore locale di progetto. Pertanto è possibile che:
• per ogni sede fisica vi siano più sedi di attuazione di progetto relativi a progetti diversi;
• in ogni singola sede di attuazione di progetto siano impegnati più di 4 o 6 volontari, fermo restando il rapporto tra operatori locali di progetto e volontari a seconda degli ambiti interessati dai progetti e, naturalmente, il tetto massimo dei volontari fissati per le singole classi.
La capacità organizzativa di un ente è essenzialmente data dalla disponibilità e capacità dell’ente di organizzare l’ingresso dei volontari all’interno della propria struttura, assicurare le condizioni per la loro permanenza, per la loro crescita e maturazione, assicurare il risultato finale del progetto a beneficio della collettività e dei volontari, attraverso forme idonee di controllo e gestione di quanto avviene nelle sedi di attuazione del progetto e misure idonee ad assicurare la presenza di condizioni organizzative specifiche per il servizio civile.
Sulla base di questi elementi è possibile costruire una scala che parte dal caso più semplice, quello di un ente con una sola sede di attuazione del progetto, fino alle situazioni più complesse degli enti nazionali, caratterizzati da una grande articolazione interna e dalla presenza di grandi numeri di sedi di attuazione dei progetti.
La struttura centrale di questo sistema di accreditamento degli enti alla gestione di progetti di servizio civile è dato dalla suddivisione degli enti: sono riconosciute quattro classi, definite rispetto al numero di sedi di attuazione che ogni ente ha presente nel territorio nazionale.
I tre gruppi di elementi citati sono presenti in modo differente in ogni ente, secondo l’appartenenza ad una specifica classe.
Un primo gruppo di elementi riguardano la capacità di gestione dei progetti di servizio civile, e sono:
• la disponibilità a partecipare consapevolmente al sistema nazionale del servizio civile;
• la presenza di almeno un operatore locale di progetto per ogni sede di attuazione del progetto;
• la preparazione specifica di tutto il personale direttamente impiegato nel servizio civile.

 

Un secondo gruppo di caratteristiche riguarda la capacità di reclutamento e di comunicazione con il mondo giovanile e con l’Amministrazione del servizio civile nazionale:
• sono il possedere un indirizzo e-mail;
• la disponibilità di un sito web e di altri strumenti di comunicazione con i giovani;
• la capacità di gestione informatica di comunicazioni e banche dati.

Un terzo gruppo di elementi caratterizza la specifica capacità organizzativa in materia di servizio civile e di controllo e gestione del servizio civile presso le singole sedi di attuazione del progetto:
• la capacità di progettazione del servizio civile;
• la capacità di formazione dei volontari, degli operatori locali di progetto e dei responsabili organizzativi;
• la capacità di selezione dei volontari;
• la capacità di tutoraggio dei volontari;
• la capacità di monitoraggio del servizio civile, di valutazione dell’apprendimento e della maturazione dei volontari;
• la capacità di redazione di rapporti di sintesi del servizio civile svolto presso l’ente;
• un budget dedicato specificamente al servizio civile.

Queste capacità sono riferite a figure precise e distinte dell’organizzazione dell’ente. Per le relazioni tra OLP e altre figure vedi oltre Il profilo dell’OLP, in questo dossier.
Circolare 8 aprile 2004, capo I, Art. 1 I progetti di servizio civile hanno una durata annuale. Non è consentito presentare progetti di durata diversa.
I progetti dovranno prevedere un orario di attività dei volontari non inferiore alle 25 ore settimanali, ovvero con un monte ore annuo di 1200 ore cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito. Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore annuo, i volontari dovranno essere comunque impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali.

 

Le attività previste dai progetti devono essere condotte nel rispetto della normativa del settore cui si riferiscono e in materia di sicurezza sul lavoro.

Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari, neanche in relazione alla copertura dei costi della formazione o al conseguimento di titoli o altri benefici.

Fermo restando il rapporto massimo tra numero di volontari e operatori locali di progetto, di cui al paragrafo 4 della citata circolare del 10 novembre 2003, per ogni singolo progetto il numero dei volontari richiesti non potrà essere inferiore alle quattro unità.

In relazione alle esigenze di cui al successivo capoverso i progetti potranno prevedere:
a) il vitto e alloggio;
b) il solo vitto.

D P C M 19 aprile 2004, Art.1 Finalita’
1. L’attivita’ di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale sia all’estero nei confronti di tutti gli enti che impiegano giovani in servizio civile, e’ finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d’impiego, la consistenza e le modalita’ della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati nonche’ la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti di servizio civile.
D P C M 19 aprile 2004, Art.2 Ispezioni
1. Le ispezioni possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti di servizio civile, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezione annuale, ogni qualvolta l’ufficio ravvisi un interesse all’espletamento dell’attivita’ ispettiva ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformita’ nel comportamento di enti e dei soggetti impiegati alle disposizioni previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 [Legge 230-98.doc], dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 [legge 64-01.doc], dalla normativa secondaria e dai progetti approvati.
Il decreto stabilisce nei commi successivi i criteri con cui l’Ufficio Nazionale procede nei controlli ispettivi a campione (per gli enti sotto le 100 unità di volontari) e per quelli sopra questa soglia.


La formazione (in vigore dal 2005)

Fonte: Contenuto:
D.Lgs.77 del 5 aprile 2002, Art. 11, comma 1 La formazione ha una durata complessiva non inferiore ad un mese e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l’ente o l’organizzazione di destinazione.
D.Lgs.77 del 5 aprile 2002, Art. 11, comma 2 La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
D.Lgs.77 del 5 aprile 2002, Art. 11, comma 4 La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.
D.Lgs.77 del 5 aprile 2002, Art. 11, comma 3 Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.

 

La formazione (in vigore finora)

Circolare 8 settembre 2003, N.44807/II/I FINALITÀ ED OBIETTIVI
La formazione, intesa come preparazione allo svolgimento del servizio civile ha la finalità di accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e della esperienza di servizio civile nazionale. Aspetto qualificante del servizio civile nazionale, destinato ad assumere sempre maggiore rilevanza nel futuro, è – accanto ad una presa di coscienza nei volontari della dimensione di servizio alla comunità – anche il conseguimento di una specifica professionalità per i giovani: l’esperienza di servizio civile deve cioè rappresentare un’occasione di apprendimento e di acquisizione di conoscenze specifiche.
[…]
La formazione consiste, pertanto, in una fase di formazione generale al servizio, volta ad una preparazione di educazione civica e di partecipazione attiva alla vita della società civile, ed in una fase di formazione specifica in relazione alla tipologia di impiego dei volontari.
Circolare 8 settembre 2003, N.44807/II/I TEMATICHE GENERALI
A tal fine, le aree tematiche della formazione dei volontari sono inerenti agli specifici settori di impiego previsti dalla legge 64 del 2001 (assistenza, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, prevenzione, protezione civile, difesa ecologica, tutela ed incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale, promozione culturale, educazione, cooperazione allo sviluppo e servizio civile all’ estero, ecc…), con previsione in particolare di una parte generale relativa alle caratteristiche ed all’ordinamento del servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, la difesa della Patria come diritto/dovere costituzionale con mezzi nonviolenti, i diritti umani, le diverse forme di partecipazione attiva alla vita della società civile e le forme di organizzazione della Pubblica Amministrazione.
Circolare 8 settembre 2003, N.44807/II/I SOGGETTI REALIZZATORI E DESTINATARI
[…]Gli enti possono provvedere alla formazione dei volontari assegnati o in proprio o affidandosi ad altre associazioni ed enti di servizio civile ovvero a strutture esterne di provata esperienza in materia di formazione sul servizio civile.

 

Il periodo di formazione è computato ai fini dell’espletamento del servizio.

Il contributo all’ente per la partecipazione di ciascun volontario in servizio ai corsi di formazione potrà essere erogato una sola volta nel corso dello svolgimento del progetto approvato. Il volontario può comunque partecipare a iniziative formative svolte prima dell’inizio del servizio o successive i corsi di cui sopra, eventualmente organizzate, senza erogazione all’ente di ulteriore contributo.